Art. 6.

      1. La completa attuazione della disciplina relativa al trattamento tributario sulla base del quoziente familiare deve essere portata a compimento in un arco

 

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temporale di cinque anni. Ai fini della progressiva attuazione della predetta disciplina, la legge finanziaria indica annualmente il livello massimo di reddito familiare cui applicare il trattamento del quoziente familiare e individua le risorse stanziate a questo fine.